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Circolare 522

Codice disciplinare dipendenti pubblici

Fermo restando l’obbligo di conoscere il DPR n.62 del 16 aprile 2013, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Oggetto: Codice disciplinare dipendenti pubblici

A tutto il personale

Fermo restando l’obbligo di conoscere il DPR n.62 del 16 aprile 2013, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.lgs 30 marzo 2001 n.165”, e il DPR 13/06/2023 n.81: “Regolamento concernente modifiche al DPR 16 aprile 2013 n.62” – che si allegano -, si riportano di seguito alcuni punti salienti.
Il dipendente pubblico è tenuto a: –
– rispettare l’orario di lavoro
– non assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione durante l’orario di lavoro, mantenere, nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della
persona comunicare la propria residenza, nonché ogni successivo mutamento in caso di malattia, dare tempestivo avviso alla segreteria
Novità introdotte dal DPR n.81 del 13/06/2023: –
l’utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione
dell’Amministrazione;
– il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati,
– è vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’Amministrazione, che siano oltraggiosi o discriminatori;
nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni oi propri giudizi su eventi, cose o persone non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla Pubblica Amministrazione di pertinenza;
in ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza o della Pubblica Amministrazione in generale;

al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza, le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio, non si svolgono di norma attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media.

Faenza, 30 agosto 2023

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